Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate).

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituita dalla seguente:

          «b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventotto anni;».